Onorevoli Colleghi! - La Commissione difesa della Camera dei deputati, durante la XIII legislatura, ha svolto un'indagine conoscitiva in materia di episodi di violenza e qualità della vita nelle caserme nell'ambito della quale è stato, tra l'altro, messo a fuoco il problema della perseguibilità degli autori di episodi di «nonnismo».
Da una parte si è sostenuta la necessità che il fenomeno del «nonnismo» trovi una regolamentazione penale differenziata rispetto alle altre fattispecie previste dalla normativa vigente, stabilendo che il compimento di atti di «nonnismo» sia punito in modo specifico, o come figura di reato a sé o come circostanza aggravante. Andrebbe pertanto verificata la praticabilità di una modifica del vigente quadro normativo, che fornisca il necessario strumento penale per la repressione di comportamenti improntati a «nonnismo».
A tale riguardo, sono state proposte alcune soluzioni.
Si è ipotizzato di configurare un autonomo reato di «nonnismo», operando sul codice penale militare di pace (nella forma della novella legislativa), mediante l'introduzione di uno o più articoli nel capo III del titolo IV del libro secondo, recante norme sui reati contro la persona (articoli 222 e seguenti del codice penale militare di pace). L'inserimento nel corpo del codice consentirebbe di qualificare le nuove figure come reato militare, secondo la nozione formale fornita dall'articolo 37 del codice penale militare di pace, e, nel contempo, garantirebbe l'applicazione anche a tali nuovi reati delle disposizioni generali del medesimo codice, in un'ottica di organicità e coerenza del sistema. La nuova norma, nel qualificare il reato, dovrebbe essere formulata nel senso di prevedere che ricorre il «nonnismo» in
a) una prima ipotesi prospetta l'idea di modificare radicalmente la disposizione di cui al citato articolo 260, prevedendo che l'azione giudiziaria sia procedibile d'ufficio o, comunque, a richiesta del soggetto o dei soggetti lesi;
b) un'altra ipotesi, invece, prevede di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 260, aggiungendo, in via alternativa, alla richiesta di procedimento da parte del comandante, la condizione di procedibilità costituita dalla querela del soggetto leso.
Entrambe le soluzioni sembrerebbero idonee a colmare una evidente lacuna dell'ordinamento, che si era evidenziata già da diversi anni, allorché l'istituto della richiesta di procedimento era stato portato al vaglio della Corte costituzionale per la ritenuta illegittimità, con la sola notazione che sembrerebbe eccessivo stabilire la procedibilità d'ufficio anche per fatti cosiddetti «bagattellari» (quali ingiurie tra pari grado e simili), che ben possono sottostare alla decisione della parte di volere o meno la punibilità penale.
Nella presente proposta di legge si cerca di raccordare le suesposte indicazioni integrando le disposizioni di cui agli articoli 222 e seguenti del codice penale militare di pace in materia di reati contro la persona con aggravanti specifiche che consentano di identificare come più grave il reato commesso con l'abuso del grado o della maggiore anzianità di servizio o da due o più militari riuniti, circostanze che caratterizzano quasi tutti gli episodi di «nonnismo».
Si propone altresì di introdurre il nuovo articolo 228-bis per consentire di punire anche la violenza privata commessa con abuso del grado o della maggiore anzianità di servizio o da due o più militari riuniti, con un particolare aggravamento